Art. 10
Compiti del Comitato scientifico
In vigore dal 7 ago 2012
1. Il Comitato scientifico:
a) esprime parere su tutte le convenzioni e progetti di ricerca con istituzioni, enti e organismi nazionali ed internazionali sia pubblici che privati;
b) svolge attività di consulenza in ordine ai piani e programmi di attività che il Presidente e il Consiglio di amministrazione ritengono di trasmettere;
c) esprime parere sulle materie di studio e ricerca per le quali assegnare le borse di studio;
d) esprime annualmente pareri obbligatori sull'attività delle strutture tecniche nelle quali è articolato l'I.S.S. sulla base di criteri che il Comitato determina all'inizio dell'insediamento e che può mutare per motivate considerazioni;
e) esprime parere sulla parte concernente la ricerca del piano triennale di attività;
f) esprime parere sui regolamenti relativi alla costituzione delle strutture organizzative tecnico-scientifiche dell'Istituto;
g) esprime altresì parere su ogni altro argomento che il presidente ritenga di sottoporgli.
2. Il Comitato si riunisce di norma ogni due mesi e tutte le volte che il Consiglio di amministrazione o il Presidente lo ritenga necessario.
3. L'ordinamento interno del Comitato scientifico sarà disciplinato con regolamento interno.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-01-20;70#art-10