Art. 7

Compiti del Consiglio di amministrazione

In vigore dal 7 ago 2012
1. Il Consiglio di amministrazione: a) ha compiti e poteri di programmazione e di indirizzo e adotta i necessari atti deliberativi; b) adotta gli indirizzi e i programmi annuali e pluriennali di attività su proposta del Presidente sentito il Comitato scientifico; c) delibera il bilancio preventivo e consuntivo, nonché le variazioni di bilancio; d) delibera la pianta organica dell'Istituto e ogni relativa variazione di fabbisogno del personale; e) elabora i piani di assunzione del personale; f) approva gli accordi di collaborazione con organismi italiani e stranieri sia pubblici che privati, sentito, se del caso, il parere del Comitato scientifico; g) delibera tutti i regolamenti. 2. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di regola in seduta ordinaria una volta al mese, con avviso da comunicare a tutti i componenti ai quali va contestualmente trasmesso l'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima. 3. Il Consiglio di amministrazione può acquisire il parere di esperti, in caso di provata necessità, per la realizzazione di programmi di attività per i quali non vi siano disponibili competenze interne. 4. In caso di urgenza o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria, con avviso da recapitare almeno quarantotto ore prima, con le stesse forme previste dal comma 2.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-01-20;70#art-7

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