Art. 9
Comitato scientifico
In vigore dal 7 ago 2012
1. Il Comitato scientifico è nominato con decreto del Ministro della sanità, dura in carica tre anni ed è composto:
a) dal Presidente;
b) da otto esperti anche stranieri su proposta del presidente dell'I.S.S.;
c) da tre esperti della materia di competenza dell'Istituto designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni;
d) sette esperti in rappresentanza rispettivamente: numero tre del Ministero della sanità; numero uno del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; numero uno del Ministero dell'ambiente, numero uno del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; numero uno del Ministero degli affari esteri, su designazione dei rispettivi Ministri.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente amministrativo.
3. Alle riunioni del comitato possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, dirigenti di ricerca, ricercatori e tecnologi dell'Istituto. Possono altresì essere chiamate a partecipare, senza diritto di voto, personalità scientifiche esterne, in relazione alla particolare rilevanza della materia oggetto di valutazione.
4. Il compenso per i componenti esterni del Comitato, nonché il gettone di presenza e le spese di missione sono fissati con decreto del Ministro della sanità e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-01-20;70#art-9