Art. 11

Collegio dei revisori dei conti

In vigore dal 7 ago 2012
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati con decreto del Ministro della sanità, di cui uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dura in carica tre anni. 2. I predetti componenti, ad eccezione del rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica documentata professionalità. 3. Il Collegio dei revisori dei conti provvede al riscontro degli atti di gestione e alla loro regolarità e conformità alle norme di leggi e regolamenti, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettua le verifiche di cassa e compie ogni altro atto inteso ad accertare la regolarità dell'attività dell'I.S.S. I componenti del Collegio possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di amministrazione. 4. Con provvedimento del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sarà stabilito il compenso da corrispondere al presidente e ai componenti del Collegio dei revisori.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-01-20;70#art-11

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Collegio dei revisori dei conti (Art. 11 Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.) — Testo vigente | Portale Normativo