Art. 8

Direttore generale

In vigore dal 7 ago 2012
1. Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro della sanità, su proposta del presidente, ed è scelto tra persone laureate di larga, provata e documentata esperienza di direzione in materia di gestione e amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato con contratto di diritto privato di durata non superiore a sei anni. 2. Il direttore generale: a) partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione; b) attua i provvedimenti del Consiglio di amministrazione; c) formula indicazioni programmatiche sulla base di quanto previsto dal Consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio e dei relativi atti; d) cura la ricognizione dei fabbisogni, programmandone la realizzazione sulla base delle richieste, tenuto conto delle risorse di bilancio; e) individua le risorse finanziarie da assegnare su proposta del Presidente agli uffici amministrativi e tecnici nonché ai dipartimenti; f) adotta gli atti relativi alla gestione dell'Istituto, che non sono di competenza specifica del presidente o dei vari dirigenti; g) approva l'indizione delle procedure concorsuali in materia di servizi, lavori e forniture che superino la soglia comunitaria.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 19 gennaio 2011, n. 14 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "In sede di prima applicazione, il termine di cinque anni di durata del mandato dei componenti degli organi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2001, in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' direttamente incrementato di un anno, se al primo mandato, e di due anni, se all'ultimo mandato".
  • Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-01-20;70#art-8

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Direttore generale (Art. 8 Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.) — Testo vigente | Portale Normativo