Art. 3

Strumenti

In vigore dal 7 ago 2012
1. Per l'esplicazione delle funzioni di cui all' e di ogni altra attività connessa, l'Istituto superiore di sanità, si organizza in strutture tecnico-scientifiche e amministrative e può realizzare una propria rete operativa informatica per la diffusione delle informazioni, dei compiti istituzionali e delle esperienze nei settori di competenza, anche in relazione alle iniziative di formazione, perfezionamento e aggiornamento di cui all'. Secondo criteri e modalità determinati con proprio regolamento, ed anche attraverso l'utilizzo economico dei risultati della propria ricerca, può: a) stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali, esteri ed internazionali; b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, nazionali, esteri ed internazionali, scelti con le procedure dell'evidenza pubblica, secondo le vigenti disposizioni in materia. La costituzione e la partecipazione in società sono assoggettate ad autorizzazione preventiva del Ministro della sanità, volta tra l'altro ad accertare che non sussistano situazioni di incompatibilità in relazione ai compiti istituzionali dell'Istituto superiore di sanità. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di autorizzazione senza comunicazione di osservazioni da parte del Ministro della sanità, l'autorizzazione si intende concessa. In caso di costituzione di società o di partecipazione societaria deve essere inoltre acquisito, nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione della richiesta, il parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; qualora il suddetto parere non venga reso nel suddetto termine di quarantacinque giorni il parere stesso si intende espresso favorevolmente.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-01-20;70#art-3

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Strumenti (Art. 3 Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.) — Testo vigente | Portale Normativo