Art. 19

Commissariamento

In vigore dal 7 ago 2012
1. In caso di mancata costituzione degli organi o in caso di impossibilità a funzionare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, è nominato, secondo la previsione dell', comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, un commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. 2. Il commissario può rimanere in carica un massimo di dodici mesi, termine entro il quale dovranno essere nominati nei modi previsti dal presente regolamento gli organi di amministrazione, secondo le previsioni dell', comma 1, lettera q), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 gennaio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Veronesi, Ministro della sanità Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Sanità, foglio n. 209

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera c)) l'abrogazione del presente articolo a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-01-20;70#art-19

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