Art. 9

Possesso dei requisiti per l'ammissione al tirocinio

In vigore dal 3 ago 2000
1. I requisiti per l'ammissione al tirocinio di cui all' della legge, necessari per la nomina, devono essere posseduti alla data della deliberazione di ammissione da parte del Consiglio superiore della magistratura.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-10;198#art-9

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