Art. 5
Verifica delle condizioni per la designazione e durata dell'incarico
In vigore dal 3 ago 2000
1. Nella prima seduta successiva alla comunicazione di cui all', comma 4, il consiglio giudiziario, nell'originaria composizione, verifica la regolarità delle designazioni dei rappresentanti dei consigli dell'ordine.
2. I rappresentanti designati dai consigli dell'ordine cessano dalla carica insieme ai componenti elettivi del consiglio giudiziario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-10;198#art-5