Art. 8

Termini per gli adempimenti del presidente della corte d'appello

In vigore dal 3 ago 2000
1. Salvo quanto previsto dall' della legge, il presidente della corte d'appello provvede agli adempimenti previsti dall', comma 1, della legge un anno prima che si verifichi la vacanza nella pianta organica. Qualora abbia notizia del verificarsi di una vacanza prima della scadenza del termine previsto, il presidente della corte d'appello provvede immediatamente ai medesimi adempimenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-10;198#art-8

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