Art. 13
Criteri per la formulazione della graduatoria di idoneità
In vigore dal 3 ago 2000
1. Nel formulare il giudizio di idoneità e nel predisporre la graduatoria di cui al comma 7 dell'articolo 4-bis della legge, il consiglio giudiziario attribuisce un punteggio espresso in trentesimi sulla base di una relazione redatta congiuntamente dai magistrati affidatari e trasmessa allo stesso consiglio giudiziario. La relazione si formula e la valutazione si opera uniformandosi ai criteri dettati dal Consiglio superiore della magistratura, che potrà prevedere una prova concernente la risoluzione di un caso pratico al termine del tirocinio.
2. Si considerano idonei coloro che hanno riportato un punteggio pari almeno a diciotto trentesimi.
3. In caso di parità di punteggio, sono preferiti, nell'ordine, coloro che hanno esercitato:
a) funzioni giudiziarie, anche onorarie, per almeno un biennio;
b) la professione forense per almeno un biennio;
c) funzioni notarili;
d) insegnamento di materie giuridiche nelle università;
e) funzioni inerenti alle qualifiche dirigenziali e alla ex carriera direttiva delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.
4. Ove, tenuto anche conto della durata del periodo in cui l'aspirante ha svolto le attività di cui al comma 3, non risulti dirimente l'applicazione dei criteri enunciati, è preferito il più giovane d'età.
5. Il magistrato chiamato a ricoprire l'ufficio di giudice di pace all'atto di prendere possesso deve dichiarare, fornendone autocertificazione, che persistono i requisiti di cui all', comma 1, e presentare la certificazione medica ivi prevista.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-10;198#art-13