Art. 14
Copertura delle vacanze da parte di aspiranti già dichiarati idonei
In vigore dal 3 ago 2000
1. Qualora per i posti da coprire vi siano soggetti già dichiarati idonei ai sensi del comma 7 dell'articolo 4-bis della legge, essi vengono informati, a cura del presidente della corte d'appello, che è in loro facoltà presentare domanda di nomina ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10-ter della legge.
2. La presentazione di domande di cui al comma 1, in numero sufficiente alla copertura delle vacanze, preclude la pubblicazione ai sensi del comma 1 dell' della legge.
3. Le domande degli interessati sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura per le determinazioni di competenza in ordine alla nomina.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-10;198#art-14