Art. 4

Modalità di designazione

In vigore dal 3 ago 2000
1. Ciascun consiglio dell'ordine non può esprimere più di due rappresentanti con funzioni di componente effettivo e di tre con funzioni di componente supplente. Ciascun consiglio dell'ordine deve esprimere almeno due componenti con funzioni di componente supplente. 2. Nella designazione è indicato l'ordine in cui i componenti supplenti subentrano agli effettivi in caso di mancanza o impedimento. 3. Nel caso in cui un componente effettivo o supplente cessi dalla carica per dimissioni o per qualunque altra causa, si provvede a nuova designazione. 4. Il presidente del consiglio dell'ordine avente sede nel capoluogo del distretto coordina il procedimento di designazione, comunica al presidente della corte d'appello il nominativo o i nominativi dei designati e trasmette la relativa documentazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-10;198#art-4

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Modalità di designazione (Art. 4 Regolamento recante norme di coordinamento e di attuazione del capo I della legge 24 novembre 1999, n. 468, concernente il giudice di pace.) — Testo vigente | Portale Normativo