Art. 4
4 / 20Modalità di designazione
In vigore dal 3 ago 2000
1. Ciascun consiglio dell'ordine non può esprimere più di due rappresentanti con funzioni di componente effettivo e di tre con funzioni di componente supplente. Ciascun consiglio dell'ordine deve esprimere almeno due componenti con funzioni di componente supplente.
2. Nella designazione è indicato l'ordine in cui i componenti supplenti subentrano agli effettivi in caso di mancanza o impedimento.
3. Nel caso in cui un componente effettivo o supplente cessi dalla carica per dimissioni o per qualunque altra causa, si provvede a nuova designazione.
4. Il presidente del consiglio dell'ordine avente sede nel capoluogo del distretto coordina il procedimento di designazione, comunica al presidente della corte d'appello il nominativo o i nominativi dei designati e trasmette la relativa documentazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-10;198#art-4