Art. 3

Requisiti per la designazione

In vigore dal 3 ago 2000
1. I rappresentanti designati ai sensi dell' devono essere in possesso dei requisiti indicati nel comma 1, lettere a), b) e c), dell' della legge e devono essere iscritti all'albo da almeno cinque anni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-10;198#art-3

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Requisiti per la designazione (Art. 3 Regolamento recante norme di coordinamento e di attuazione del capo I della legge 24 novembre 1999, n. 468, concernente il giudice di pace.) — Testo vigente | Portale Normativo