Art. 6

Componenti supplenti

In vigore dal 3 ago 2000
1. In caso di mancanza o impedimento, da qualsiasi causa determinato, i rappresentanti designati come componenti effettivi sono sostituiti dai componenti supplenti, secondo l'ordine indicato in sede di designazione. Se tale ordine non è stato indicato, si tiene conto della maggiore anzianità di iscrizione dei designati nel rispettivo albo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-10;198#art-6

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Componenti supplenti (Art. 6 Regolamento recante norme di coordinamento e di attuazione del capo I della legge 24 novembre 1999, n. 468, concernente il giudice di pace.) — Testo vigente | Portale Normativo