Art. 6
Componenti supplenti
In vigore dal 3 ago 2000
1. In caso di mancanza o impedimento, da qualsiasi causa determinato, i rappresentanti designati come componenti effettivi sono sostituiti dai componenti supplenti, secondo l'ordine indicato in sede di designazione. Se tale ordine non è stato indicato, si tiene conto della maggiore anzianità di iscrizione dei designati nel rispettivo albo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-10;198#art-6