Art. 11
Accertamenti successivi
In vigore dal 3 ago 2000
1. Il consiglio giudiziario ed il Consiglio superiore della magistratura, possono, con le forme definite con circolare del Consiglio superiore della magistratura, compiere accertamenti d'ufficio circa i requisiti per la nomina e l'ammissione al tirocinio, per il giudizio di idoneità di cui all'articolo 4-bis della legge e per verificare l'insussistenza di cause di incompatibilità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-10;198#art-11