Art. 11

Accertamenti successivi

In vigore dal 3 ago 2000
1. Il consiglio giudiziario ed il Consiglio superiore della magistratura, possono, con le forme definite con circolare del Consiglio superiore della magistratura, compiere accertamenti d'ufficio circa i requisiti per la nomina e l'ammissione al tirocinio, per il giudizio di idoneità di cui all'articolo 4-bis della legge e per verificare l'insussistenza di cause di incompatibilità.
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Accertamenti successivi (Art. 11 Regolamento recante norme di coordinamento e di attuazione del capo I della legge 24 novembre 1999, n. 468, concernente il giudice di pace.) — Testo vigente | Portale Normativo