Art. 16

Integrazione del consiglio giudiziario con la rappresentanza dei giudici di pace

In vigore dal 3 ago 2000
Integrazione del consiglio giudiziario con la rappresentanza dei giudici di pace 1. Al fine di individuare il rappresentante dei giudici di pace previsto dal comma 2-bis dell' e dal comma 4 dell' della legge, i giudici di pace di ciascun distretto, in occasione delle elezioni del consiglio giudiziario e, in quanto compatibili, con le modalità di cui all' del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, designano tre loro rappresentanti, uno dei quali con funzione di componente effettivo e gli altri di supplente, eleggendoli tra i giudici di pace che hanno giurisdizione nel distretto. 2. In sede di prima applicazione della legge, i rappresentanti dei giudici di pace sono eletti con apposita consultazione elettorale da svolgersi entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e cessano dalla carica alla scadenza del consiglio giudiziario eletto successivamente a quello per la cui integrazione sono stati designati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-10;198#art-16

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo