Art. 15

Copertura delle vacanze a seguito di richiesta di trasferimento

In vigore dal 3 ago 2000
1. Le domande di trasferimento di cui all'articolo 10-ter della legge devono, a pena di inammissibilità, essere presentate, indirizzandole al presidente della corte di appello del luogo in cui si verifica la vacanza. Le domande di trasferimento sono trasmesse, insieme con le eventuali domande di ammissione al tirocinio, al Consiglio superiore della magistratura che, nell'operare le valutazioni di cui al comma 2 dell'articolo 10-ter della legge, tiene conto delle esigenze degli uffici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-10;198#art-15

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