Art. 7

Termine per le designazioni

In vigore dal 3 ago 2000
1. La comunicazione di cui al comma 4 dell' deve essere effettuata non oltre i dieci giorni successivi alla data in cui hanno luogo le elezioni per il rinnovo del consiglio giudiziario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-10;198#art-7

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Termine per le designazioni (Art. 7 Regolamento recante norme di coordinamento e di attuazione del capo I della legge 24 novembre 1999, n. 468, concernente il giudice di pace.) — Testo vigente | Portale Normativo