Art. 7 · Termine per le designazioni

Art. 7

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Termine per le designazioni

In vigore dal 3 ago 2000
1. La comunicazione di cui al comma 4 dell' deve essere effettuata non oltre i dieci giorni successivi alla data in cui hanno luogo le elezioni per il rinnovo del consiglio giudiziario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-06-10;198#art-7