Capo VII

Art. 30

Scritture

In vigore dal 12 apr 2000
1. Tutti i consegnatari sono tenuti alla compilazione dell'inventario, di un registro contenente tutte le movimentazioni dei beni e di un registro di carico e scarico per i beni di facile consumo. 2. I consegnatari possono avvalersi anche di altre scritture sussidiarie, che possono consistere in registri o schede.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550#art-30

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