Capo VII

Art. 34

Donazioni

In vigore dal 12 apr 2000
1. L'accettazione delle donazioni o delle altre liberalità a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è di competenza del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, il quale provvede con proprio decreto, previo parere dell'ufficio centrale competente per materia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550#art-34

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