Capo VII
Art. 29
Disposizioni particolari
In vigore dal 12 apr 2000
1. Per particolari esigenze connesse al funzionamento del Nucleo elicotteri e del Centro di telecomunicazione nazionale, i materiali acquistati dagli uffici centrali dell'Amministrazione possono essere assegnati anche temporaneamente in sedi distaccate sul territorio. In tal caso i materiali temporaneamente assegnati, rimangono in carico nei conti giudiziali dei consegnatari indicati nel precedente , comma 1, lettere b) e c), ma sono dati in consegna ad appositi agenti, responsabili per debito di vigilanza, nominati dal titolare dell'ufficio presso cui sono in servizio, che rispondono della consistenza e della conservazione dei materiali ad essi affidati e ne dimostrano i movimenti ai consegnatari per debito di custodia dai quali ricevono i materiali stessi, con l'osservanza delle istruzioni impartite dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.
2. I consegnatari per debito di custodia, di cui al predetto , comma 1, lettere b) e c), non rispondono delle perdite e dei danni causati ai materiali se non limitatamente ai fatti ad essi imputabili per colpa o negligenza, atteso che gli stessi materiali, pur essendo compresi nelle proprie contabilità, sono affidati ad altri agenti consegnatari per debito di vigilanza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550#art-29