Capo VI
Art. 25
Beneficiari della mensa obbligatoria di servizio
In vigore dal 12 apr 2000
1. Ha diritto a fruire gratuitamente della mensa il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, compresi i dirigenti, in servizio presso gli uffici e le sedi centrali e periferiche, che effettua, nel rispetto della vigente normativa, prestazioni lavorative in turnazione o con orari articolati anche in fasce pomeridiane; la mensa deve essere fruita di regola nella stessa sede ove il personale presta servizio.
2. È altresì ammesso a fruire della mensa gratuita il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impegnato - per esigenze di servizio - in esami, convegni, manifestazioni e corsi indetti dall'Amministrazione.
3. È ammesso alla mensa di servizio il personale appartenente al ruolo del supporto tecnico ed amministrativo contabile, secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550#art-25