Capo VII
Art. 28
Organi preposti
In vigore dal 12 apr 2000
1. I materiali comunque acquisiti, devono essere introdotti nei magazzini, salvo le eccezioni previste e assunti in carico da agenti contabili denominati consegnatari, che si distinguono in:
a) consegnatario del magazzino centrale per gli effetti di vestiario e di equipaggiamento e materiali di accasermamento, nonché per i beni non compresi nei successivi punti, nell'ambito del servizio gestioni contabili;
b) consegnatario degli elicotteri e dei relativi materiali, nell'ambito dell'Ispettorato aereomarittimo;
c) consegnatario dei materiali telecomunicazioni, statistica e automazione, nell'ambito dell'Ispettorato impianti telecomunicazioni e reti ionometriche, statistica ed automazione;
d) consegnatario del servizio documentazioni e relazioni pubbliche, nell'ambito dell'Ispettorato formazione professionale;
e) consegnatari delle scuole centrali antincendi, del centro studi ed esperienze, degli ispettorati regionali ed interregionali e dei comandi provinciali.
2. I consegnatari di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono nominati con decreto del Direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, e sono responsabili per debito di custodia, con obbligo di ricezione, custodia, conservazione e distribuzione dei materiali destinati al rifornimento delle strutture periferiche. Tali consegnatari sono tenuti alla resa del conto giudiziale della propria gestione.
3. I consegnatari di cui al comma 1, lettera d), sono nominati con decreto del Direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi e sono soggetti al controllo previsto dall' della legge 13 luglio 1966, n. 559.
4. I consegnatari di cui al comma 1, lettera e), sono nominati con provvedimento del titolare dell'ufficio presso cui sono in servizio, e sono responsabili per debito di vigilanza. Ad essi sono affidati i materiali d'uso, d'impiego e di consumo necessari per il funzionamento degli ispettorati regionali ed interregionali, dei comandi provinciali e dei distaccamenti. Tali agenti non rendono il conto giudiziale, ma assumono in carico i materiali e ne dimostrano le consistenze e i movimenti a mezzo di apposite scritture e ottemperano alle formalità prescritte per il rendimento di conti amministrativi ai fini del riscontro contabile e del conto del patrimonio.
5. Nei confronti dei consegnatari di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.
6. La gestione dei consegnatari di cui al comma 1, sono sottoposte al controllo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell' della legge 26 luglio 1939, n. 1037.
7. I conti giudiziali della gestione dei consegnatari di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono altresì soggetti al controllo della Corte dei conti, ai sensi del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550#art-28