Capo V
Art. 20
Disposizioni particolari per il passaggio di consegna
In vigore dal 12 apr 2000
1. Nel caso in cui l'agente responsabile della cassa, per malattia o per altra causa, non possa essere presente alle operazioni indicate nell', deve darne tempestiva comunicazione al titolare dell'ufficio o a chi ne fa le veci ed inviare al titolare medesimo le chiavi della cassa che ha in consegna a mezzo di altro dipendente, munito di delega a rappresentarlo e a sottoscrivere, per suo conto, gli atti relativi al passaggio di consegne.
2. Qualora il responsabile della cassa sia nell'impossibilità di ottemperare agli adempimenti di cui al comma precedente, il titolare dell'ufficio incarica un altro impiegato, non corresponsabile dell'ufficio cassa, perché provveda a ritirare le chiavi ed a rappresentare l'agente impedito nelle suddette operazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550#art-20