Capo V
Art. 16
Registri di cassa
In vigore dal 12 apr 2000
1. Nella cassa, oltre a quanto indicato nel precedente sono custoditi:
a) il registro o giornale di cassa sul quale verranno annotate e sottoscritte, dagli agenti responsabili, tutte le operazioni nel momento in cui si compiono. Il registro è chiuso al termine di ogni giornata con la verifica dell'effettivo fondo cassa esistente;
b) un registro dei valori in cui sono descritti i valori in custodia.
I singoli movimenti di introduzione e di prelievo devono essere registrati e sottoscritti dagli agenti responsabili.
2. Per le registrazioni di cui al comma 1 e la tenuta delle scritture possono essere utilizzati sistemi elettronici protetti. Al termine di ciascuna giornata in cui sono stati eseguiti i movimenti, devono essere stampate le pagine del registro interessato al movimento che devono contenere l'indicazione del numero progressivo e devono essere sottoscritte dall'agente incaricato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550#art-16