Capo V

Art. 14

Custodia dei fondi

In vigore dal 12 apr 2000
1. Presso ciascuna sede cui è preposto un funzionario delegato può essere istituito il servizio di cassa. 2. Per la custodia dei fondi e dei valori viene utilizzata una cassaforte a uno o più congegni di chiusura, le cui chiavi con i relativi duplicati, sono custodite separatamente dal titolare dell'ufficio e da un agente appositamente incaricato. 3. I consegnatari delle chiavi sono responsabili della relativa custodia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550#art-14

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