Capo V

Art. 15

Casse degli uffici periferici

In vigore dal 12 apr 2000
1. Nelle casseforti possono essere custoditi denaro contante, marche da bollo ed altre carte valori e qualsiasi altro titolo che sia considerato come denaro dell'Amministrazione. 2. Nelle casseforti non possono essere custoditi denaro, oggetti o valori di proprietà privata, tranne quelli del personale defunto o disperso. 3. L'ammontare dei fondi in denaro contante custoditi nella cassaforte deve essere valutato secondo le esigenze previste nella giornata: in chiusura tale somma non può comunque superare il limite di L. 5.000.000. Si prescinde da tale limite per le esigenze proprie delle scuole centrali antincendi.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550#art-15

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