Capo V
Art. 19
Assenza o cessazione dalle funzioni di cassiere
In vigore dal 12 apr 2000
1. In caso di assenza o di cessazione dalle proprie funzioni dell'agente responsabile di cassa, si procede alla ricognizione e consegna, al suo sostituto, del denaro e dei valori custoditi in cassa, nonché alla consegna della chiave e del duplicato.
2. Tali operazioni debbono risultare da una dichiarazione, debitamente sottoscritta, da annotarsi sui registri di cui all', previa chiusura delle scritture contabili.
3. In caso di cessazione dall'incarico, oltre alla dichiarazione di cui al comma precedente, deve essere redatto apposito verbale di passaggio delle consegne.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550#art-19