Capo VI

Art. 24

Spese per la mensa obbligatoria di servizio

In vigore dal 12 apr 2000
1. Le spese di impianto e di funzionamento della mensa obbligatoria sono a carico dell'Amministrazione, che porrà a disposizione i locali e le attrezzature necessarie, fatte salve specifiche diverse clausole contrattuali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550#art-24

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