Capo VII
Art. 27
Attività di gestione
In vigore dal 12 apr 2000
1. La gestione amministrativa dei beni mobili, di cui all', comma 1, lettera c), comprende tutto ciò che comporta una modificazione nella consistenza e nel valore dei materiali di proprietà dell'Amministrazione e che riguarda l'approvvigionamento, la ricezione, il collaudo, la custodia, la conservazione, la distruzione con eventuale recupero di parti, la manutenzione, la distribuzione, la revisione, la riparazione e la trasformazione dei materiali, nonché l'alienazione dei beni dichiarati fuori uso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550#art-27