Capo VI

Art. 26

Vigilanza per il vitto

In vigore dal 12 apr 2000
1. Ogni funzionario delegato, attraverso propri incaricati, svolge un'accurata e costante funzione di vigilanza e controllo, anche presso le sedi distaccate, al fine di verificare sia la legittimità delle presenze del personale ammesso alla mensa, sia il puntuale espletamento del servizio in conformità al contenuto del contratto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550#art-26

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