Capo VII

Art. 31

Modalità per il fuori uso

In vigore dal 12 apr 2000
1. La richiesta di dichiarazione di fuori uso di materiali ritenuti non più idonei all'impiego in relazione alla loro prima destinazione o non suscettibili di ulteriore impiego o che siano superati per motivi di natura tecnica, ovvero l'utilizzazione di parti di un bene, è, di regola, formulata dall'agente che ha in consegna i materiali stessi. 2. La richiesta di cui al primo comma, è trasmessa ad una apposita commissione, nominata con provvedimento del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendio per le sedi centrali, ivi comprese le scuole centrali antincendio ed il centro studi ed esperienze e dal prefetto per le sedi periferiche, con la partecipazione di un funzionario del locale ufficio tecnico erariale ovvero, in mancanza, di un proprio funzionario tecnico. 3. L'accertamento di cui al comma 1 e la determinazione del valore di stima deve risultare da apposito verbale da redigersi a seguito di sopralluogo. 4. Il verbale deve essere trasmesso alla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi che autorizza la procedura da seguire ritenuta più idonea per la cessione dei beni e, al termine della procedura stessa, quando previsto, emette il provvedimento di discarico dei beni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550#art-31

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