Capo VIII
Art. 35
Corone e onoranze funebri
In vigore dal 12 apr 2000
1. Le spese per l'acquisto di corone di fiori e per le altre forme di cordoglio e partecipazione, in occasione di celebrazioni e ricorrenze, sono a carico della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550#art-35