Capo VIII

Art. 37

Fondo scorta

In vigore dal 12 apr 2000
1. Per sopperire alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendio ed il centro studi ed esperienze, si provvede con il fondo scorta di cui al decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437. 2. La ripartizione di detto fondo è disposta dal direttore generale della protezione civile e servizi antincendio. 3. L'utilizzo del fondo scorta è disposto dal comandante provinciale dei vigili del fuoco previa autorizzazione del competente ufficio della Direzione generale. 4. Relativamente alle somme utilizzate, il comandante provinciale dei vigili del fuoco provvede, a ricezione dell'accreditamento disposto sul pertinente capitolo, all'immediato reintegro del fondo scorta mediante versamento all'apposito capitolo di entrata presso la locale Tesoreria provinciale dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-12-16;550#art-37

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