Art. 8

Il collegio dei revisori dei conti

In vigore dal 14 nov 1998
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro vigilante ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e di due membri supplenti. I componenti, se dipendenti pubblici, debbono avere qualifica non inferiore a dirigente. 2. ll collegio svolge le attività relative al controllo della gestione finanziaria, secondo le modalità e la disciplina stabiliti per gli enti pubblici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-28;374#art-8

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