Art. 11
S t a t u t o
In vigore dal 14 nov 1998
1. Lo statuto dell'ISAE è deliberato dal comitato amministrativo ed è approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
2. Lo statuto dell'ISAE si ispira ai principi stabiliti dalla legge 3 aprlle 1997, n. 94, dal presente regolamento, dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, in quanto compatibili, da quelli desumibili dalle leggi 30 luglio 1959, n. 616, 27 febbraio 1967, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, e 8 agosto 1985, n. 439.
3. Lo statuto definisce i poteri e le responsabilità proprie del presidente e del direttore generale per l'esercizio delle attribuzioni di rispettiva competenza, nonché quelle dei diversi livelli dirigenziali per la gestione e per il conseguimento dei risultati, con riferimento ai programmi di attività annuali e pluriennali; prevede altresì il servizio di controllo interno, che opera per le finalità indicate nell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-28;374#art-11