Art. 12
Ordinamento e personale
In vigore dal 14 nov 1998
1. L'ISAE, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa prevista dall', comma 2, opera secondo gli indirizzi espressi nel decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, ed organizza la sua attività e le sue strutture in modo da assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché le sinergie con gli altri soggetti operanti nel sistema.
2. Per particolari progetti l'ISAE può avvalersi anche di personale di cittadinanza straniera, assunto, a tempo pieno o parziale, nei limiti e con le modalità previsti dai contratti collettivi.
3. L'ordinamento dei servizi può prevedere l'istituzione di uffici, posti alle dirette dipendenze del presidente, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo ad esso attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero da esperti e da personale di elevata qualificazione professionale e culturale, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme vigenti in materia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-28;374#art-12