Art. 9

Il consiglio scientifico

In vigore dal 14 nov 1998
I. Il consiglio scientifico è composto da sette membri, anche stranieri, scelti tra esperti di alta qualificazione anche operanti in pubbliche amministrazioni o in istituzioni private. Il consiglio formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del programma di ricerca e per il migliore svolgimento delle relative funzioni. Il consiglio scientifico concorda con il "Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca" di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, strumenti e modalità per la valutazione dell'attività scientifica dell'ente. 2. Il consiglio scientifico è nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il presidente dell'Istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-28;374#art-9

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