Art. 5
Il presidente
In vigore dal 14 nov 1998
1. Il presidente, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica nelle materie di competenza dell'Istituto, è nominato ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
2. Il presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell'ente;
b) predispone ed aggiorna il programma di ricerca dell'Istituto, prioritariamente in base alle direttive del Ministro vigilante, e ne dispone l'esecuzione;
c) assicura l'unità di indirizzo delle attività dell'ente;
d) convoca e presiede il comitato amministrativo di cui all' e provvede nelle materie e per gli atti delegati dal comitato stesso, ovvero nei casi d'urgente necessità, salva ratifica da parte dello stesso organo nella prima riunione successiva;
e) esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-28;374#art-5