Art. 5

Il presidente

In vigore dal 14 nov 1998
1. Il presidente, scelto tra persone di alta qualificazione scientifica nelle materie di competenza dell'Istituto, è nominato ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 2. Il presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'ente; b) predispone ed aggiorna il programma di ricerca dell'Istituto, prioritariamente in base alle direttive del Ministro vigilante, e ne dispone l'esecuzione; c) assicura l'unità di indirizzo delle attività dell'ente; d) convoca e presiede il comitato amministrativo di cui all' e provvede nelle materie e per gli atti delegati dal comitato stesso, ovvero nei casi d'urgente necessità, salva ratifica da parte dello stesso organo nella prima riunione successiva; e) esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-28;374#art-5

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