Art. 2
Compiti istituzionali
In vigore dal 14 nov 1998
1. L'ISAE, nel rispetto degli obiettivi generali della programmazione nazionale in materia di ricerca scientifica, svolge attività di previsione e di analisi di breve, medio e lungo periodo e di studio di macro e microeconomia della finanza pubblica e di politiche di sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale, effettuando, in particolare, ricerche relative alla congiuntura economica ed alle dinamiche tendenziali e programmatiche di medio e lungo periodo dell'economia, nel contesto nazionale e internazionale, con il fine precipuo dell'utilità per le decisioni di politica economica e sociale del Governo, del Parlamento e delle pubbliche amministrazioni.
2. L'Istituto svolge, su richiesta dei competenti dipartimenti, attività di supporto e di consulenza tecnicoscientifica per il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché per il Comitato interministeriale della programmazione economica (CIPE) e la Cabina di regia nazionale, su richiesta dei predetti organismi, ferma restando la responsabilità istituzionale degli organi dell'Amministrazione nell'esercizio delle funzioni di propria competenza. L'ISAE svolge inoltre, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attività di collaborazione nelle analisi dei problemi di economia e di finanza pubblica, anche ai fini della predisposizione dei provvedimenti del Governo in materia di politica economica.
3. Nell'ambito delle proprie competenze l'ISAE può svolgere gli incarichi che gli vengono conferiti dal Parlamento, nonché, mediante convenzione, da pubbliche amministrazioni, da enti e da organizzazioni pubbliche, private o internazionali.
4. Per lo svolgimento delle sue attività l'ISAE ha l'accesso, mediante specifici protocolli d'intesa, al sistema informativo di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e, nel rispetto del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ai dati del SISTAN e di altre pubbliche amministrazioni, le quali sono tenute a fornire, ai sensi delle vigenti disposizioni, gli ulteriori elementi e le informazioni in loro possesso richiesti dall'Istituto ai fini dell'esercizio dei propri compiti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-28;374#art-2