Art. 4
Organi dell'Istituto
In vigore dal 14 nov 1998
1. Gli organi dell'Istituto, nominati ai sensi degli , sono:
a) il presidente;
b) il comitato amministrativo;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il presidente e i componenti degli organi collegiali dell'Istituto durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
3. Al presidente e ai componenti degli organi collegiali previsti dal presente regolamento spettano le indennità di carica da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-28;374#art-4