Art. 3

Fonti di finanziamento

In vigore dal 14 nov 1998
1. Al conseguimento dei fini istituzionali l'Istituto provvede: a) con il contributo annuo dello Stato, determinato con la legge finanziaria; b) con i contributi di amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché di organizzazioni internazionali; c) con i redditi di beni costituenti il proprio patrimonio; d) con i proventi derivanti dalle attività di promozione, consulenza e collaborazione con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le risorse finanziarie aggiuntive eventualmente derivanti dall'inserimento in programmi di ricerca nazionali e internazionali ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché dalla diffusione delle proprie pubblicazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-28;374#art-3

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