Art. 6
Il comitato amministrativo
In vigore dal 14 nov 1998
1. Il comitato amministrativo è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, da otto membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle riunioni dell'organo partecipa il direttore generale.
2. Il comitato svolge funzioni di indirizzo e di programmazione delle attività dell'Istituto e di monitoraggio e verifica sulla loro esecuzione, assicurando prioritariamente l'attuazione degli indirizzi delle direttive generali del Ministro vigilante. In particolare:
a) delibera lo statuto e le relative modifiche con la maggioranza assoluta dei suoi componenti;
b) verifica la compatibilità finanziaria dei programmi di attività;
c) delibera i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
d) delibera la pianta organica, il regolamento di amministrazione e contabilità e gli atti organizzativi e regolamentari generali;
e) nomina il direttore generale, su proposta del presidente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-28;374#art-6