Art. 13

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 14 nov 1998
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento agli organi dei soppressi ISCO ed ISPE si applicano le disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi di cui alla legge 15 luglio 1994, n. 444. Ai fini dell'espletamento delle formalità di consegna, essi sono tenuti a predisporre, nel termine di quarantacinque giorni, la situazione patrimoniale e finanziaria, il conto economico ed il conto patrimoniale, nonché una relazione contenente in particolare l'evidenziazione della situazione finanziaria e degli accantonamenti dei fondi di fine rapporto del personale dipendente dei due enti. I predetti atti sono corredati dalle relazioni dei rispettivi collegi dei revisori dei conti. 2. All'atto dell'insediamento dei nuovi organi, il comitato amministrativo delibera il bilancio unificato, come atto preliminare per la riattivazione delle procedure di spesa. 3. In sede di prima attuazione del presente regolamento l'organico del personale dell'Istituto è provvisoriamente determinato sulla base delle dotazioni organiche dell'ISCO e dell'ISPE alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Il personale dei due istituti soppressi, inserito nel comparto di contrattazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, ed in servizio alla data della fusione, confluisce nell'ISAE, conservando la posizione giuridica ed economica posseduta a tale data. I concorsi già banditi dall'ISPE e dall'ISCO, le cui prove abbiano avuto inizio, sono completati secondo le procedure già avviate ed i posti si intendono riferiti all'organico dell'ISAE. 4. Entro sessanta giorni dal suo insediamento il comitato amministrativo delibera lo statuto, la dotazione organica e il nuovo assetto organizzativo e dei servizi. Per la determinazione della dotazione organica si procede ai sensi degli del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e nell'osservanza dei limiti e degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti nella legge finanziaria e nei provvedimenti ad essa collegati. La relativa deliberazione è approvata dal Ministro vigilante, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 5. Nelle more delle procedure amministrative di approvazione dei predetti atti, al fine di assicurare la continuità delle attività in corso, il comitato amministrativo adotta provvedimenti temporanei in ordine alle strutture operative esistenti nei due istituti soppressi, agli incarichi dirigenziali in atto ed alle attività in corso presso di esse. 6. Sono trasferite all'ISAE le disponibilità finanziarie già attribuite all'ISCO e all'ISPE, compresi i contributi previsti per l'anno 1998 dalla legge finanziaria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 settembre 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Berlinguer, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1998 Atti di Governo, registro n. 114, foglio n. 15
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-09-28;374#art-13

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