Art. 6

Consegna in uso governativo

In vigore dal 22 dic 1998
1. La consegna dei fabbricati o terreni statali ad altre amministrazioni e la riconsegna di essi, quando si rendono disponibili ed utilizzabili diversamente, viene effettuata dall'ufficio del territorio della provincia, che provvede alla redazione del relativo verbale e all'annotazione, su supporto informatico, negli schedari descrittivi della proprietà immobiliare dello Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-13;367#art-6

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