Art. 7
Cessazione totale o parziale dell'uso governativo dei beni immobili
In vigore dal 9 ott 2010
Cessazione totale o parziale
dell'uso governativo dei beni immobili
1. L'Amministrazione pubblica che non utilizza, in tutto o in parte, un immobile assegnato in uso governativo ne dà comunicazione, entro trenta giorni, all'ufficio del territorio per la riconsegna alla amministrazione finanziaria, previa redazione di apposito verbale.
2. Il direttore dell'ufficio del territorio che accerta, all'esito dell'attività di vigilanza e controllo di cui all', che una amministrazione pubblica non utilizza, in tutto o in parte, un immobile assegnato in uso governativo, ovvero che non lo utilizza conformemente all'uso predetto, comunica i risultati dell'accertamento all'amministrazione interessata mediante notificazione del relativo verbale.
3. Entro sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 2, l'amministrazione interessata trasmette all'ufficio del territorio le proprie osservazioni. Il silenzio equivale ad adesione alle risultanze dell'accertamento.
4. Le osservazioni di cui al comma 3, sono valutate dal direttore dell'ufficio del territorio il quale, se non le condivide, indice una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. L'immobile in relazione al quale viene accertata la cessazione dell'uso governativo ai sensi dei commi 2 e 3, viene riconsegnato all'amministrazione finanziaria.
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-13;367#art-7