Art. 4
Programmazione dell'attività di vigilanza
In vigore dal 22 dic 1998
1. L'attività di vigilanza e controllo dei soggetti incaricati di cui all', comma 2, si svolge secondo un programma di visite, suddiviso per zone o tipologie di beni, predisposto annualmente dal direttore dell'ufficio del territorio, secondo le linee guida impartite dal direttore generale del Dipartimento del territorio.
2. Il direttore dell'ufficio del territorio può sempre disporre affinché vengano effettuati sopralluoghi straordinari, anche su proposta motivata dei responsabili dei reparti.
3. Per i beni del demanio marittimo ed aeronautico, il programma di cui al comma 1 è concordato con le competenti autorità marittime ed aeronautiche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-07-13;367#art-4